Uno degli investimenti più comuni nelle famiglie italiane è sicuramente quello legato ai Buoni Fruttiferi postali, che nel corso degli anni ha visto un collocamento di somme di denaro pari quasi a 200 miliardi di euro. Negli ultimi anni però, sono stati molteplici i contenziosi aperti da numerosi risparmiatori che avevano investito in Buoni Postali i loro risparmi vedendoseli liquidare in un valore inferiore rispetto a quello previsto dalla tabella retrostante il titolo. I casi più spinosi riguardano i Buoni Postali avente serie Q; infatti la legge del 1973 prevedeva la possibilità da parte del Ministero del Tesoro di abbassare i tassi modificando in corso il rendimento dei Buoni già sottoscritti. Numerosi sono stati i reclami di risparmiatori che alla scadenza trentennale, recandosi all’Ufficio Postale, hanno appurato che la liquidazione dei titoli in loro possesso era di gran lunga inferiore di quella prevista dagli interessi riportati sul retro dei Buoni. La contestazione che il singolo risparmiatore ha sollevato immediatamente, è la mancata comunicazione della variazione del tasso di interesse. Il comportamento di Poste Italiane è illegittimo: sebbene i BPF siano documenti destinati a individuare il soggetto che ha diritto al pagamento del loro controvalore, la disciplina stessa di questi strumenti finanziari consente di affermare che non è possibile comunque privare di valore le condizioni riportate sul documento.
La disciplina dei BPF prevede infatti che i diritti da essi derivanti possano subire sì una variazione nel corso del rapporto in ragione di successivi Decreti Ministeriali. Tuttavia ciò non autorizza a privare totalmente di valore il contenuto delle condizioni riportate sui buoni stessi; e questo soprattutto nei casi in cui la variazione delle caratteristiche dei BPF sottoscritti già esistesse al momento dell’acquisto e di ciò il risparmiatore non fosse stato adeguatamente informato. Tale disciplina impone altresì di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata sul retro dei buoni sottoscritti dal risparmiatore e, solo in caso di successiva modifica per decreto di quei tassi, sulla base anche dell’ulteriore tabella a disposizione presso gli uffici postali; impone l’obbligo degli uffici postali di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, anche quando vengano utilizzati moduli preesistenti, indicando sul documento le diverse nuove condizioni. Cosa fare allora? L’aspetto principale è recarsi presso professionisti che hanno esperienza nella materia e che abbiano già avuto dei precedenti.Prima di recarsi presso un Ufficio Postale per incassare i vostri buoni fruttiferi è bene controllare esattamente il titolo in vostro possesso, facendo un calcolo degli interessi retrostanti lo stesso, e rifiutare di firmare eventuali liberatorie. La strada più veloce ed efficace è sicuramente quella legata al ricorso per decreto ingiuntivo,dove sono numerose le vittorie in vari Tribunali d’Italia; per questo motivo è necessario conservare il titolo e non incassarlo per il valore proposto da Poste Italiane.